Art. 8.

      1. Le associazioni di pescatori dilettanti possono chiedere di essere riconosciute, agli effetti della presente legge, dall'assessorato regionale competente.
      2. Per essere riconosciute, le associazioni di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

          a) non perseguire fini di lucro;

          b) avere un ordinamento interno democratico, stabilire la volontarietà dell'adesione e la possibilità di recesso da parte degli associati;

          c) promuovere e organizzare attività in favore della salvaguardia degli ambienti acquatici e della tutela della fauna ittica, diffondendo tra i pescatori dilettanti informazioni in merito.